RIMBORSO PER SOPPRESSIONE SERVIZI
In caso di ritardo superiore a novanta minuti rispetto all’orario di partenza previsto o alla cancellazione di un servizio passeggeri, i passeggeri, in base al REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010, possono scegliere tra:
- il trasporto alternativo verso la destinazione finale a condizioni simili, non appena possibile e senza alcun supplemento;
- il rimborso del prezzo del biglietto e, ove opportuno, il ritorno gratuito al primo punto di partenza indicato nel contratto di trasporto, non appena possibile.
Per assicurare il pieno confort e la massima sicurezza della navigazione, i traghetti Delcomar non potranno effettuare traversate in presenza di onde di altezza superiore a mt. 3. Ove la Delcomar riscontri, a proprio insindacabile giudizio tecnico, tali condizioni meteo-marine la partenza della nave verrà soppressa.
In tale eventualità, il passeggero conserverà il diritto di effettuare la traversata su una successiva partenza di altra nave della Delcomar, col diritto di vedersi rimborsata ogni eventuale differenza tariffaria.
In caso di soppressione della corsa il biglietto rimarrà valido per un anno a partire dalla data di emissione.
RIMBORSO PER IRREGOLARITÀ: RITARDATA PARTENZA O MAGGIOR DURATA DEL VIAGGIO
In base al Regolamento (CE) n. 1177/2010, i passeggeri possono chiedere una compensazione economica pari al:
- 25% del prezzo del biglietto se il ritardo all’arrivo alla destinazione finale supera un’ora.
- 50% del prezzo del biglietto se il ritardo all’arrivo alla destinazione finale supera due ore.
Delcomar è tuttavia sollevata dall’obbligo di versare una compensazione economica ai passeggeri in caso di ritardo provocato da condizioni meteorologiche che mettano a rischio il funzionamento sicuro della nave, o da circostanze straordinarie che ostacolano l’esecuzione del servizio passeggeri, le quali non potevano ragionevolmente essere evitate.
Delcomar si riserva inoltre di garantire il collegamento marittimo in scalo diverso da quello previsto qualora vi siano delle condizioni meteo-marine avverse o, in generale, cause di forza maggiore che possano inficiare la sicurezza della navigazione: ciò ad insindacabile giudizio del Comandante. In tal caso, il passeggero non ha diritto a rimborso o risarcimento.
Delcomar si riserva inoltre di garantire il collegamento marittimo in scalo diverso da quello previsto qualora vi siano delle condizioni meteo-marine avverse o, in generale, cause di forza maggiore che possano inficiare la sicurezza della navigazione: ciò ad insindacabile giudizio del Comandante. In tal caso, il passeggero non ha diritto a rimborso o risarcimento.
MANCATA PARTENZA DEL PASSEGGERO
Qualora il Passeggero decidesse di non effettuare la corsa per ragioni non dipendenti dalla Delcomar, il mancato utilizzo del biglietto di passaggio non da diritto a rimborso.