Procedura di risarcimento danni

RISARCIMENTO DANNI PER RESPONSABILITÀ CIVILE

Le responsabilità della Delcomar per danni alle persone ed ai veicoli trasportati sono assicurate come previsto dalle vigenti disposizioni della legge di bandiera e dalle Convenzioni Internazionali applicabili.

Il passeggero che subisce sinistri alla propria persona dipendenti da fatti verificatisi all´inizio dell´imbarco fino al compimento dello sbarco, deve segnalarli al Comando di bordo prima dello sbarco definitivo.

La Delcomar non assume nessuna responsabilità per perdite o danni derivanti da tempeste, naufragi, collisioni, cambi di rotta, approdi di poggiata o di rilascio, quarantene, incendi, atti di guerra o di pirateria e di qualsiasi accidente o pericolo di mare, sospensione o soppressione di approdi o di linee, mutamenti di itinerari ed orari o di qualsiasi avvenimento inerente la navigazione dovuto a forza maggiore o a scioperi del personale marittimo e di terra.

La Delcomar è esonerata da qualsiasi responsabilità per le perdite o per i danni subiti dai veicoli durante le operazioni di imbarco e sbarco, a meno che non siano ad essa direttamente imputabili.

La Delcomar non risponde delle perdite o dell´avaria degli oggetti contenuti nel veicolo, e per il furto, lo smarrimento o il danno eventualmente subito da oggetti di valore, denaro, documenti, manoscritti, tenuti a bordo dei veicoli.

COMPETENZA

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra Passeggero e la Delcomar in dipendenza o in relazione alla conclusione o alla esecuzione del trasporto di passeggeri, bagaglio e/o veicoli saranno di competenza esclusiva dell´ Autorità Giudiziaria del Foro di La Maddalena (SS), derogandosi espressamente alla competenza di qualsiasi altra Autorità italiana o straniera, anche in dipendenza di connessione o continenza di cause.

Per quant´altro qui non menzionato il contratto di trasporto di persone, bagaglio e/o veicoli sarà disciplinato dalla Legge di bandiera della nave.

 

RISARCIMENTO ATTREZZATURE PER LA MOBILITA’ O ALTRE ATTREZZATURE SPECIFICHE – REG. UE 1177/2010

Compre disciplinato nel Regolamento UE n. 1177/2010, la Delcomar srl è responsabile del danno derivante dalla perdita e/o danneggiamento di attrezzature per la mobilità o altre attrezzature specifiche, usate da persone a mobilità ridotta, se tale evento è imputabile a Delcomar per colpa o negligenza.
Il risarcimento corrisponde al valore di sostituzione dell’attrezzatura o negli eventuali costi di riparazione. 
Il passeggero che subisce un eventuale danno alla propria attrezzatura è invitato a denunciare l’evento al Comando nave interessato e ad inviare una richiesta di risarcimento via email a info@delcomar.it